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Vogliamo parlare (ancora) di Posta Elettronica Certificata?

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Un recente provvedimento del Giudice del Registro ha disposto la cancellazione degli Indirizzi PEC non validi o inattivi

Come sapete la PEC consente di svolgere numerose pratiche senza recarsi negli uffici della Pubblica Amministrazione: basta il computer o qualunque altro dispositivo che ha accesso ad internet, e puoi richiedere informazioni, inviare istanze e documenti, ricevere comunicazioni. La PEC rende tutto più semplice, evitando spostamenti per farti risparmiare tempo.

Ricordiamo che come previsto dall’articolo 16 del Decreto Legge n. 185 dal 29 novembre 2008 è obbligatorio per professionisti e per le pubbliche amministrazioni avere in dotazione un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Ovviamente l’obbligo vale per tutte le imprese e quando si tratta di società di capitali (come S.p.A., S.a.p.a., S.r.l. e S.r.l.s.) si è tenuti anche a pubblicare l’indirizzo PEC nel proprio sito web.

Recentemente il Giudice del Registro di Padova ha disposto la cancellazione delle Pec anomale.
Un provvedimento, pubblicato qualche giorno fa nell’Albo Camerale e che si ritiene notificato dal 10 febbraio prossimo. Da questa data decorrono i 15 giorni per l’eventuale ricorso presso il Tribunale Civile di Padova – Sezione della Volontaria Giurisdizione. Trascorso tale periodo, l’ufficio provvederà alla revoca o cessazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ed a cancellarlo dalla visura ordinaria.

Può sembrare incredibile ma nel Registro delle Imprese molti indirizzi PEC sono non correttamente funzionanti!
Di seguito l’elenco delle principali anomalie riscontrate:
• PEC multipla tra imprese
• PEC multipla del professionista
• PEC non valida
• ed infine PEC revocata

La PEC è uno strumento indispensabile, ma certo ha qualche limite. Lo standard della PEC vale solo in ambito nazionale .. ma basterebbe usarlo correttamente almeno in Italia per beneficiare di tutti i vantaggi. Poi dovrebbe essere istituito il Registro degli indirizzi Pec del cittadino. Infine il limite dei 30 MB può rendere poco agevole l’invio di documenti a chi ha scarsa praticità con la compressione dei file.

Ma tutto questo era proprio necessario?

La posta indesiderata che quotidianamente troviamo tutti nella nostra casella e-mail ci dice qualcosa di importante: l’e-mail non dà sicurezze. Mittenti strani, contenuti non attinenti, destinatari casuali… il problema che emerge e che non si può dimostrare chi abbia veramente mandato la comunicazione.
Per questo motivo , per quanto comoda, rapida ed efficiente, la e-mail usata bene non ha valore legale.

Invece il gestore del servizio PEC produce le ricevute che testimoniano con assoluta certezza:
• il mittente dell’e-mail
• il destinatario dell’e-mail
• la data e l’ora dell’invio
• la data e l’ora dell’eventuale consegna
• il contenuto del messaggio (se richiesto)

I messaggi di posta certificata devono essere spediti tra 2 caselle, e quindi domini, certificati.
Quando il mittente possessore di una casella PEC invia un messaggio ad un altro utente certificato, il messaggio viene raccolto dal gestore del dominio certificato (punto di accesso) che lo racchiude in una Busta di Trasporto e vi applica una firma elettronica in modo da garantirne provenienza e inalterabilità. Successivamente il messaggio viene indirizzato al gestore PEC destinatario, che verificata la firma, provvede alla consegna al ricevente (punto di consegna). A questo punto il gestore PEC destinatario invia una Ricevuta di Avvenuta Consegna al mittente, che può quindi essere certo che il suo messaggio è giunto a destinazione. Durante la trasmissione di un messaggio attraverso 2 caselle PEC vengono emesse altre ricevute che hanno lo scopo di garantire e verificare il corretto funzionamento del sistema e di mantenere sempre la transazione in uno stato consistente.

Dal 15 dicembre 2013 sono stati istituiti persino i Pubblici Elenchi validi per le notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale (definizione introdotta dall’art. 16 ter del D.L. n. 179/2012 ), tra cui il Registro delle Pubbliche Amministrazioni, il Registro Imprese, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) e l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettonica Certificata INI-PEC su cui può cercare la PEC di professionisti e imprese http://www.inipec.gov.it/cerca-pec.

Invece se vuoi l’elenco completo delle caselle di PEC attive dedicate alla Pubblica Amministrazione vai qui http://www.indicepa.gov.it .

Ma, come dicevamo, non risulta ancora istituito invece il Registro delle PEC dei cittadini.

La PEC ormai è uno strumento indispensabile per l’avvocato, il quale la utilizza: per l’invio di comunicazioni a valore legale ; per ricevere le comunicazioni e notificazioni telematiche da parte degli Uffici Giudiziari anche in tutti quei casi in cui sarebbe prevista la notifica in cancelleria; per comunicare con gli organi delle procedure concorsuali e fallimentari; per depositare telematicamente gli atti presso il Tribunale e anche, se lo ritiene utile, per notificare autonomamente (senza passare dall’Ufficiale Giudiziario) gli atti in materia civile e stragiudiziale.

Il Decreto Legge n. 90/2014, inoltre, nell’ottica di incentivare l’utilizzo di questo strumento e delle notifiche eseguite direttamente dagli avvocati, ha modificato in parte la Legge n. 53/1994, eliminando l’obbligo per l’avvocato che intende effettuare una notifica a mezzo PEC di richiedere in via preventiva l’autorizzazione dell’Ordine di appartenenza e con esenzione dal pagamento dei diritti di notifica.

Sottolineando che la Posta Elettronica Certificata è un’invenzione italiana è chiaro che l’utilizzo di questo strumento è circoscritto al territorio italiano, ma il costante monitoraggio della casella di Posta Elettronica Certificata è un onere a cui non ci si può sottrarre.

3 Commenti su “Vogliamo parlare (ancora) di Posta Elettronica Certificata?”

  1. Articolo interessante, non ero a conoscenza della recente disposizione del giudice di Padova. La PEC è sicuramente uno strumento fondamentale, ed in particolare le caratteristiche legate alla sicurezza ed alla affidabilità ne fanno uno strumento imprescindibile in particolare quando si va ad affrontare argomenti di una certa importanza, per i quali non possono essere previsti errori od omissioni.

  2. La PEC è uno strumento nato per garantire non solo una certa velocità di comunicazione (spesso viene “simpaticamente” paragonata alla sua contraparte cartacea della raccomandata con ricevuta di ritorno) ma per garantire soprattutto anche un miglioramento in termini di trasparenza a livello telematico ed è fondamentale che vi siano dei controlli adeguati in grado di assicurarne oltre che un corretto utilizzo la qualità stessa del servizio a livello operativo e soprattutto fiscale.

  3. Articolo interessante, la PEC è l’equiparazione della posta raccomandata

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